Quadro normativo di riferimento – Comunità Energetica Rinnovabile

Quadro normativo di riferimento

La Direttiva UE 2018/2001, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II);
  • Secondo la Direttiva RED II, questo nuovo modo di concepire l’utilizzo di energia, produrrebbe molteplici vantaggi, compreso l’utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica
La Direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
  • relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha poi specificato che grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si potranno aprire nuove opportunità per i consumatori.
Decreto Milleproroghe art. 42bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162;

L’articolo prevede che:

  • gli impianti di produzione dell’energia devono avere potenza inferiore ai 200 kW;
  • gli impianti di produzione dell’energia devono essere entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 (entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe);
  • la condivisione dell’energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di sistema);
  • l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT;
  • l’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell’impianto;
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o codominio, etc.
La Delibera ARERA 318/2020/R/EEL;
  • L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato la Delibera 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
  • Il tutto viene declinato in un modello regolatorio cosidetto “virtuale”;
  • Tale modello regolatorio “virtuale” prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.
  • La Delibera ARERA pone anche le basi per l’erogazione, tramite una procedura unificata, degli incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. – con decreti attuativi attualmente in fase di definizione.
Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020;
  • Nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 viene precisato che il Superbonus di cui al Decreto Rilancio (che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) si applica anche alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42bis del Decreto Milleproroghe, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.
Decreto MISE del 15 settembre 2020 (pubblicato nella G.U. n. 285 del 16 novembre 2020);
  • individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili.
  • Il modello prevede che il GSE S.p.A., sulla base dei dati rilevati nei punti di connessione, eroghi un contributo (servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo) nonché gli incentivi che verranno previsti dal Mise con specifico decreto.
  • In data 17 novembre 2020 è entrato in vigore il succitato decreto del Ministero dello Sviluppo
    Economico recante “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili”.
  • In base a quanto previsto dal decreto citato, l’energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili nell’ambito delle comunità energetiche ha diritto per un periodo di vent’anni a una tariffa incentivante erogata dal GSE pari a:
    1. 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
    2. 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
Il soggetto giuridico che si costituirà in una comunità di energia rinnovabile dovrà rispettare le seguenti condizioni:
  • la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato,vorganizzazione senza scopo di lucro;
  • i membri o azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione;
  • i membri o azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa – NDR GSE -;
  • ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce – sul tema vi è stato un incremento di potenza ammessa fino ad 1MW.